Professioni Tecniche
Ingegneri e Architetti
Singoli professionisti o Studi Associati/Società. Tiene indenni da richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui il professionista deve rispondere a norma di legge.
L’obbligo, per gli iscritti ai rispettivi Ordini, riguarda esclusivamente chi dimostra di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Sono esentati, quindi, gli ingegneri/architetti non iscritti all’Albo e/o quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.
La polizza di RC PROFESSIONALE risulta obbligatoria, oltre che assolutamente necessaria, ai fini dell’esercizio dell’attività dato che tali professionisti operano in un settore molto vasto e articolato (ingegneria Aeronautica, civile, ambientale, dell’informazione, edile, ecc.) e una disciplina che applica conoscenze e risultati delle scienze (fisica, chimica, matematica) fornendo risposte tecnologiche alle diverse necessità della società.
Occorre, per chi esercita la professione in questo ambito, una copertura completa (“all risks”) e che preveda specifica estensione al grande numero di leggi e regolamenti che ne disciplinano l’attività.
Geometri
Siano essi singoli professionisti o società, copre da richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali da loro commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Come per altre categorie professionali riconosciute da Albi/Registri la stipula di una polizza di RC professionale è obbligatoria e fondamentale ai fini dell’esercizio dell’attività.
La polizza assicurativa RC professionale copre la totalità delle attività professionali consentite dalla legge e dei regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di Geometra tra le quali spiccano sicuramente per importanza e frequenza nell’esercizio delle stesse:
- progettazione
- alla direzione dei lavori
- alla sicurezza, all’interpretazione dei vincoli urbanistici
- pratiche catastali
- adempimenti burocratici relative a costruzioni e/o piccole ristrutturazioni prevalentemente civili ad uso abitativo.
Agronomi
Le competenze dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali sono definite dall’art. 2 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, successivamente integrata con legge n. 152 del 10 febbraio 1992. Tra le molteplici citiamo a titolo esemplificativo:
- Erogazione servizi di consulenza gestionale per le aziende agricole
- Erogazione servizi di consulenza tecnica specialistica alle aziende agricole e zootecniche e gestisce piani di coltivazione
- Progettazione e coordinamento per la costruzione di strutture agricole o ambientali
- Sviluppo e gestione progetti per il verde pubblico o privato, i parchi e i giardini.
Altri ambiti di intervento dell’agronomo sono il settore agro-alimentare nei suoi diversi aspetti tecnici ed economici, legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall’agricoltura; la pianificazione territoriale, per l’armonizzazione dell’ambiente rurale con l’insediamento edificato, residenziale o produttivo diffuso; l’arredo urbano, nell’ambito della realizzazione di spazi verdi nelle grandi aree metropolitane.
L’ampiezza ed importanza delle mansioni svolte dagli agronomi necessitano di una copertura che vada a coprire le richieste di risarcimento per danni causati da negligenze, errori professionali personali commessi nell’esercizio delle loro attività oltre che ad errori professionali dei dipendenti, di eventuali collaboratori o di persone di cui l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Anche in questo caso la stipula di una polizza di RC Professionale risulta obbligatoria, oltre che basilare, ai fini dell’esercizio dell’attività (obbligo sancito dal DPR n.137/2012).
Periti industriali (laureati e non laureati)
Sono professionisti dotati di una preparazione generale teorica e pratica nelle materie tecniche e matematiche, a cui può essere associata una specializzazione in un particolare settore ingegneristico, dall’edilizia all’industria tessile, ecc.
Essi sono, pertanto, prevalentemente esperti dei processi produttivi di beni materiali e servizi su scala industriale.
Generalmente i periti svolgono nell’industria funzioni direttive, ma possiedono anche capacità esecutive e, nell’esercizio libero professionale, viste le loro competenze, possono svolgere attività di progettazione, direzione e collaudo nell’ambito tecnico ingegneristico anche se la tipologia delle attività lavorative può variare in base all’indirizzo di studi prescelto. (art. 16 RDL 275/29). Con l’entrata in vigore della L. 89/16, il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Eventuali e successive modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi più sopra evidenziati rientrano in copertura delle polizze create appositamente per tale categoria.