
D&O – Una copertura sempre più necessaria per le Aziende.
La polizza D&O, di derivazione anglosassone, è ormai conosciuta anche nel nostro mercato e sempre più richiesta dalle aziende, specie quelle di una certa dimensione.
A cosa serve la polizza D&O? Diciamo, semplicemente, che va a tutelare l’azienda da eventuali danni che gli amministratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, possono arrecarle e, allo stesso tempo, tutela gli amministratori stessi che, in caso di errore e, quindi, di richiesta di risarcimento, vedranno tutelato il proprio patrimonio.
Per spiegare meglio: qualora un amministratore dovesse compiere un atto al di fuori delle sue competenze, in presenza di conflitti di interesse, in palese contrasto con normative, può essere chiamato in causa sia da un terzo, dagli altri amministratori o soci di minoranza della società o dalla società stessa, avendo causato un danno patrimoniale.
I soggetti tutelati, quindi, possono essere i terzi, la Società stessa, gli azionisti, Lo Stato a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Si comprende come, quindi, a causa dell’inasprirsi della normativa soprattutto riguardante le responsabilità degli amministratori, diventa importante, ma direi quasi fondamentale, sottoscrivere tale copertura. Si pensi alla Legge 231, alla Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla Privacy ed ai collegati rischi Cyber sempre più frequenti, ai rischi pandemici come il Covid 19 che ha segnato molto il settore delle D&O nell’ultimo anno, ai rischi ambientali.
Questa copertura dovrebbe essere corredata da un’altra, molto importante, quale la Tutela Legale. A volte, infatti, capita che le richieste di risarcimento non determinino effettivamente un risarcimento ma, intanto, si è dovuto sostenere delle ingenti spese legali per le memorie, per la difesa in giudizio.
La Polizza D&O può avere delle estensioni di garanzia come per esempio i costi di estradizione, l’inclusione del socio di maggioranza, Corporate Manslaughter.
Il Funzionamento della copertura è in regime di “claims made” ossia vengono riconosciute le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di copertura della polizza a prescindere da quando sia accaduto il fatto, sempre che, attenzione, esso sia avvenuto nell’eventuale periodo di retroattività stabilito in polizza.