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Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo relativo ai servizi di intermediazione assicurativa può farlo utilizzando una delle seguenti modalità:

Invio tramite email: info@giansantibroker.it
Invio tramite PEC: giansantibrokersrls@legalmail.it

Il reclamo dovrà contenere:
 • nome, cognome e recapiti del reclamante
 • eventuale numero di polizza
 • descrizione chiara del motivo del reclamo
 • ogni documento utile

Mi impegno a fornire riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami

Si informa che:

a) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità: email: info@giansantibroker.it PEC: giansantibrokersrls@legalmail.it Il contraente può trasmettere il reclamo anche all’impresa di assicurazione (si rinvia al DIP aggiuntivo dell’impresa per l’esame delle modalità di presentazione del reclamo e per i relativi recapiti).
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni), il contraente può rivolgersi all’IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi dell’impresa di assicurazione.

c) Il contraente ha la facoltà di:
 •⁠ ⁠presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 •⁠ ⁠avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell’impresa di assicurazione.

d) Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).